| Statuto 
              Accademia Europea di Sport Vision ART.1DENOMINAZIONE E SEDE
  ACCADEMIA EUROPEA 
              DI SPORTS VISION "Istituto 
              multidisciplinare per la promozione e divulgazione di studi e ricerche 
              sull'efficienza della funzione visiva in particolare nel settore 
              dello sport e per la sicurezza della vista"Sede legale in Cervia Via Parini, 9
 Art. 2FINALITA'
  L'Istituto 
              non ha fini di lucro. Esso ha lo scopo di promuovere e di realizzare 
              con l'uso di mezzi idonei un'azione efficace per migliorare la qualità 
              della funzione visiva e la salute degli organi visivi in particolare 
              durante lo sport e durante tutte le attività visive che comportano 
              affaticamento e stress. L'Istituto, 
              anche d'intesa con le Autorità competenti: 
              a) avvia e 
                sostiene, in centri ed istituzioni adatti, programmi didattici 
                e di ricerca nel campo delle scienze visive e delle scienze afferenti;b) studia, promuove e realizza campagne di educazioni sportive 
                per quanto attiene l'aspetto visivo;
 c) studia, progetta e finanzia ricerche e studi sulla sicurezza 
                della vista e sul miglioramento delle prestazioni visive;
 d) indice ed organizza convegni, incontri, dibattiti fra tecnici 
                ed esperti del settore italiani e stranieri, mostre nazionali 
                ed internazionali, per migliorare, attraverso lo scambio delle 
                idee e delle esperienze, la veicolazione delle conoscenze tecnico-scientifiche 
                in materia e quindi consentire un maggior progresso ed evoluzione 
                di tale settore scientifico;
 e)sviluppa e potenzia i collegamenti con gli organismi internazionali 
                del settore;
 f) realizza una corretta e costante informazione, utilizzando 
                tutti i media al fine di attivare la qualificazione degli operatori 
                e di richiamare l'attenzione degli sportivi;
 g)indice e realizza corsi di avviamento e specializzazione professionale 
                per addetti al settore
 h)effettua esami della funzione visione avvalendosi della collaborazione 
                di specialisti di varie discipline mediche e paramediche
 L'Istituto può: 
              - richiedere 
                il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali e degli 
                organismi internazionali; - aprire sedi ed uffici in Italia ed all'Estero;
 - associarsi eventualmente ad altri Istituti o enti nazionali 
                o internazionali;
 - editare e stampare giornali, notiziari, libri e qualsiasi altro 
                materiale anche audiovisivo e telematico che sia necessario per 
                lo sviluppo degli scopi statutari.
 - istituire corsi per la formazione professionale nel settore, 
                creare e diffondere programmi di educazione sportiva relativamente 
                alle finalità dell'Istituto;
 - istituire borse di studio anche presso Università straniere 
                o nazionali relative alle materie che fanno parte dei suoi scopi 
                sociali;
 - studiare e realizzare programmi di attività per conto 
                di enti pubblici e privati;
 - collaborare con gli enti locali preposti all'organizzazione 
                e alla disciplina dell'attività sportiva;
 - assumere rappresentanze di organismi stranieri specializzati 
                nel settore;
 - creare e gestire laboratori sperimentali, alfine di ricercare 
                le migliori condizioni di sicurezza per gli atleti o per coloro 
                che facciano un'attività che li porta a dover agire in 
                ambienti o situazioni pericolose per la vista o dove il miglioramento 
                delle prestazioni visive costituisca una diminuzione del rischio 
                stesso;
 - stabilire con le Associazioni di categoria medica e para-medica, 
                accordi di collaborazione per raggiungere gli scopi sociali;
 - promuovere e realizzare ogni altra attività che consenta 
                di raggiungere gli scopi sociali, secondo quanto previsto  
                nel presente articolo.
 ART. 3SOCI
  Possono essere 
              soci le persone giuridiche pubbliche e private e le persone fisiche 
              che, per la loro attività, ovvero preparazione professionale 
              e culturale, abbiano interessi al perseguimento delle finalità 
              dell'Istituto.I soci si distinguono in:
 a) soci fondatori;b) soci benemeriti;
 c) soci onorari;
 d) soci sostenitori;
 e) soci studenti;
 f) soci fellow;
 g) soci speciali.
 ART.4SOCI FONDATORI
  Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo 
              dell'Istituto.
 L'ammissione di altri soci è deliberata dall'Assemblea in 
              seduta ordinaria o straordinaria. La relativa deliberazione dovrà 
              risultare da verbale redatto da notaio e trascritto nel libro delle 
              assemblee.
 ART. 5SOCI BENEMERITI
  Sono iscritti 
              all'albo dei soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che, 
              per versamento di contributi volontari e/o straordinari, consentono 
              di promuovere e di realizzare, con l'uso di mezzi idonei, studi 
              ed attività di particolare efficacia nell'ambito degli scopi 
              dell'Istituto.La nomina dei soci benemeriti è deliberata dal Comitato Esecutivo 
              all'unanimità e riportata nel libro verbali.
 ART. 6SOCI ONORARI
  I soci onorari 
              sono nominati fra le persone che si sono distinte per le loro attività 
              ovvero per preparazione professionale in materie che comunque abbiano 
              attinenza con le finalità dell'Istituto.La nomina dei soci onorari è deliberata dal Comitato Esecutivo 
              all'unanimità e riportata nel libro verbali.
 ART. 7SOCI SOSTENITORI
  Sono soci ordinari 
              coloro che in possesso di una laurea o di un diploma attinente a 
              professioni sanitarie, riabilitative o sportive, dietro presentazione 
              di domanda, possono essere accettati dall'Accademia ad inscindibile 
              giudizio del Comitato Esecutivo che annualmente stabilisce la quota 
              di partecipazione. ART. 8SOCI STUDENTI
  Sono soci studenti 
              coloro che sono iscritti a qualsiasi istituto di istruzione pubblico 
              o privato di qualsiasi nazionalità.L'accettazione da parte del Comitato Esecutivo avviene dietro presentazione 
              di opportuna documentazione comprovante lo stato accademico. La 
              quota associativa annua è ridotta del 50% rispetto alla quota 
              dei soci ordinari.
 ART. 9SOCI FELLOW
  Sono soci affiliati 
              le persone fisiche che dimostrano un'elevata competenza negli aspetti 
              dell'Optometruia Comportamentale, del Visual Training e dello Sports 
              Vision. Tale competenza va dimostrata da parte del candidato mediante 
              una serie di prove scritte ed un esame orale che vengono definiti 
              dal Comitato Esecutivo. ART. 10SOCI SPECIALI
  Sono soci speciali 
              le Organizzazioni, le Istituzioni, le Associazioni, le Federazioni, 
              le Accademie, gli Ospedali, le Cliniche e le Organizzazioni Sanitarie 
              che svolgono un'attività inerente all'Accademia Europea di 
              Sports Vision o che sono direttamente o indirettamente coinvolte 
              in tale settore.La quota associativa viene stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo.
 ART. 11AMMISSIONE, RECESSO E DECADENZA DEI SOCI
  I soci fondatori, 
              per recedere, debbono dare un preavviso di due anni durante i quali 
              i contributi debbono essere regolarmente versati nella misura delle 
              necessità del bilancio dell'anno in cui viene dato il preavviso.L'Assemblea può dichiarare la decadenza di un socio fondatore 
              per attività contrarie agli interessi dell'Istituto e per 
              ogni altro motivo che rende incompatibile la qualifica di socio 
              con l'Istituto. Tale decisione va presa dall'Assemblea con un numero 
              di voti pari al totale dei soci ordinari meno uno, ed è presa 
              a maggioranza dei presenti.
 L'Assemblea può altresì dichiarare l'ammissione di 
              nuovi soci con voto unanime.
 
 ART. 12
 ORGANI DELL'ISTITUTO
  Gli organi 
              dell'Istituto sono: a) L'ASSEMBLEA;b) UNO O PIU' PRESIDENTI ONORARI;
 c) IL COMITATO ESECUTIVO;
 d) IL COMITATO SCIENTIFICO.
 Le cariche sociali 
              hanno la durata di tre anni ed i titolari possono essere rieletti. ART.13L'ASSEMBLEA
  L'Assemblea 
              è costituita dai Soci fondatori ed è convocata almeno 
              una volta l'anno in forma Ordinaria.Qualora se ne ravvisano le necessità l'Assemblea può 
              essere convocata in via straordinaria su  delibera del Comitato 
              Esecutivo.
 L'Assemblea ordinaria nomina i Presidenti Onorari con voto unanime 
              ed elegge il Comitato Esecutivo.
 L'Assemblea  delibera sulle modifiche dell'atto Costitutivo 
              e dello Statuto e del regolamento organico dell'Istituto, con la 
              presenza di non meno di quattro quinti dei soci ed il voto favorevole 
              della maggioranza dei presenti.
 I presidenti Onorari non hanno diritto di voto.
 L'Assemblea approva i bilanci predisposti dal Comitato Esecutivo, 
              formula i programmi e le direttive in ordine alle attività 
              dell'Istituto e si pronuncia su tutti gli argomenti ad essa sottoposti 
              dal Comitato Esecutivo stesso.
 I soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delega 
              conferita ad altro socio. Un socio non può avere più 
              di due deleghe.
 ART. 14I PRESIDENTI ONORARI
  I Presidenti 
              Onorari vengono eletti in sede di Assemblea Ordinaria di Istituto 
              con voto unanime, durano in carica tre anni e possono essere eletti 
              anche più volte. I Presidenti Onorari presiedono l'Assemblea Ordinaria ed il Comitato 
              Esecutivo, in loro assenza  il Presidente del Comitato Esecutivo, 
              ne farà le veci.
 ART.15IL COMITATO ESECUTIVO
  Il Comitato 
              Esecutivo è composto da un minimo di due soci fondatori eletti 
              dall'Assemblea. Le delibere del Comitato Esecutivo saranno trascritte 
              in apposito libro verbali da un segretario nominato dal Comitato 
              Esecutivo stesso.Il Comitato Esecutivo propone i nominativi per la composizione del 
              Comitato Scientifico  all'Assemblea che provvede alla rispettiva 
              nomina.
 Il Comitato  Esecutivo  nomina, tra i propri componenti, 
              il Presidente del Comitato Esecutivo, uno o più Vice Presidenti, 
              uno o più responsabili organizzativi ai quali vengono affidati 
              specifichi incarichi inerenti l'attività dell'Istituto.
 Le cariche sono riferite a precisi incarichi operativi.
 Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato 
              Esecutivo, con il consenso o su designazione delle Amministrazioni 
              interessate, i rappresentanti dei Ministeri e degli Enti interessati 
              ai programmi dell'Istituto.
 Il Comitato Esecutivo predispone i bilanci, assume le deliberazioni  
              relative ad ogni attività dell'Istituto per il conseguimento 
              delle proprie finalità, secondo i programmi e le direttive 
              dell'Assemblea.
 ART.16IL COMITATO SCIENTIFICO
  Il  Comitato 
              Scientifico è composto da un minimo di sei membri, nominati 
              dal Comitato Esecutivo e scelti tra personalità particolarmente 
              qualificate nelle varie discipline attinenti alla sicurezza nella 
              circolazione e della salvaguardia ambientale.Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato 
              Esecutivo o da un Vice-Presidente ed ha il compito di:
 
              - verificare 
                le scelte di attività indicate dal Comitato Esecutivo ed 
                il relativo ordine di priorità;-indicare metodi e sistemi per la realizzazione degli obiettivi 
                dell'Istituto;
 -proporre gli organigrammi e le scelte dei metodo di lavoro;
 - suggerire le innovazioni nel settore tecnologico che meglio 
                possano consentire all'Istituto di raggiungere i suoi obiettivi.
 Sono membri 
              di diritto del Comitato Scientifico i componenti del Comitato Esecutivo.Il voto espresso dal Comitato Scientifico ha solo valore consultivo.
 ART. 17IL PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO
  Presidente 
              del Comitato Esecutivo, nominato in seno al Comitato Esecutivo,  
              ha la rappresentanza legale e processuale dell'Istituto, presiede 
              il Comitato Scientifico, coordina tutte le attività tecnico-scientifiche 
              dell'Istituto, dovendo perseguire tutte le finalità previste 
              all'art.2 del presente Statuto.La carica di Presidente del Comitato Esecutivo ha la durata di tre 
              anni e può essere rinnovata anche più volte.
 In sua assenza può delegare alla Presidenza delle riunioni 
              persona di Sua fiducia anche estranea al Comitato Scientifico stesso, 
              purché vi sia delega scritta e riportata nel libro verbali 
              delle riunioni.
 ART.18PATRIMONIO E BILANCIO
  Le entrate  
              dell'Istituto sono costituite dai contributi dei Soci, che vengono 
              fissate dall'Assemblea Ordinaria per i soci Fondatori e Benemeriti 
              dalle quote associative di tutte le altre categorie di soci,  
              e dai ricavi relativi allo svolgimento delle proprie attività 
              istituzionali.I Soci possono assumere obblighi di contribuzioni volontarie e/o 
              straordinarie accettate dal Comitato Esecutivo, anche con riferimento 
              a particolari attività o iniziative comunque attinenti alle 
              finalità dell'Istituto.
 L'Istituto, inoltre, può accettare lasciti o donazioni e 
              disporre di ogni eventuale contributo ed elargizioni esterne di 
              terzi destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente 
              destinate all'incremento del patrimonio.
 L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
 Entro il trenta aprile dell'anno successivo, il Comitato Esecutivo 
              presenta all'Assemblea Ordinaria il bilancio consuntivo dell'anno 
              precedente.
 ART.19DURATA E SCIOGLIMENTO
  L'Istituto 
              ha durata indeterminata.Il recesso di uno o più Soci ordinari non comporta lo scioglimento 
              dell'Istituto, che rimane in vita anche nel caso in cui il numero 
              dei Soci stessi si riduca a tre.
 In caso di recesso o di perdita della qualità di Socio per 
              qualsiasi causa, non può essere chiesta la divisione del 
              patrimonio dell'Istituto, né pretesa la restituzione anche 
              parziale delle quote versate.
 Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del 
              patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti 
              dei Soci ordinari.
 ART.20REGOLAMENTO E NORME SUSSIDIARIE
  L'Assemblea 
              su proposta del Comitato Esecutivo emana un Regolamento dell'Istituto 
              con le stesse modalità previste per modificare lo Statuto, 
              detto Regolamento dovrà essere riportato nel libro verbali 
              dell'Assemblea da un Notaio, divenendo così parte integrante 
              del presente Statuto.Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal 
              Regolamento si applicano le  norme del Codice Civile sulle 
              Associazioni e Istituti.
 di Sports 
              Vision Modifica del 
              Regolamento e Norme Sussidiarie (le modifiche proposte sono in grassetto) Art. 1 - 
              SEDE LEGALECervia - Via Parini, 9
 Art. 2 - 
              COMITATO ESECUTIVOIl Comitato Esecutivo ha gli stessi poteri e funzionerà 
              anche quale Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, in funzione 
              di ciò delegherà al Presidente del Comitato Esecutivo 
              la responsabilità dell'amministrazione dell'Istituto, di 
              conseguenza il Presidente del Comitato Esecutivo assume anche l'incarico 
              di Direttore Amministrativo divenendo responsabile a tutti gli effetti 
              e dovrà rendere conto del suo operato in sede di riunione 
              del Comitato Esecutivo ed in sede di Assemblea dei Soci sia Ordinaria 
              che Straordinaria a norma degli art. 15-18-19-20 dello Statuto.
 Il Comitato Esecutivo fissa, in sede di compilazione del bilancio 
              di previsione, da  essere approvato dal Comitato stesso entro 
              il trenta marzo di ogni anno, oltre a tutte le voci di spesa previsionali, 
              gli emolumenti o gettoni di presenza che saranno riconosciuti  
              ai Membri dell'Istituto.
 ART. 3 - 
              DIRETTORE AMMINISTRATIVOE' nominato dal Presidente del Comitato Esecutivo.
 Il Direttore Amministrativo propone al Comitato Esecutivo i nominativi 
              del Cassiere e del Segretario e del personale di Segreteria. Il 
              Direttore Amministrativo è responsabile e deve curare tutte 
              le pratiche fiscali relative all'Istituto.
 Il Direttore Amministrativo è responsabile e risponde in 
              prima persona sia in Sede civile che penale del suo operato di fronte 
              agli organi dell'Accademia e di fronte alla legge in Sede di giudizio.
 ART. 4 - 
              SEGRETERIALa segreteria avrà sede a Cervia. La segreteria opererà 
              alla dipendenza del Presidente del Comitato Esecutivo per quanto 
              concerne la parte tecnico-scientifica e didattica ed alla dipendenza 
              del Direttore Amministrativo per tutta la parte Amministrativa sia 
              nazionale che internazionale.
 La segreteria amministrerà tutte le entrate e le uscite e 
              fornirà tutti gli elementi per la compilazione dei bilanci 
              di previsione e consuntivi a norma dell'art.18 dello Statuto dell'Istituto.
 ART. 5 - 
              SEGRETARIO GENERALEViene nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente 
              del Comitato Esecutivo, tiene aggiornati tutti i libri verbali, 
              provvede a tutte le comunicazioni e disposizioni impartite dal Presidente 
              del Comitato Esecutivo e dal Direttore Amministrativo, provvede 
              alle convocazioni e comunicazioni ai Soci, può assumere anche 
              l'incarico di Cassiere- Economo.
 ART. 6 - 
              CASSIEREViene nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore 
              Amministrativo, tiene aggiornato il conto cassa, provvede alle riscossioni 
              e ai pagamenti su delibera del Comitato Esecutivo o su disposizioni 
              del Direttore Amministrativo, assieme al Segretario e al Direttore 
              Amministrativo predispone i bilanci dell'Istituto.
 ART. 7 - 
              COMMISSIONE DI STUDIOSu proposta del Presidente del Comitato Esecutivo, il Comitato 
              Esecutivo può nominare delle Commissioni di Studio relative 
              ed inerenti alle finalità e scopi dell'Istituto, sia in sede 
              nazionale che internazionale. Le Commissioni di Studio debbono essere 
              presiedute dal Presidente del Comitato Esecutivo o da persona nominata 
              dallo stesso, ciò deve risultare nei libri verbali del Comitato 
              Esecutivo.
 Ai lavori delle Commissioni possono partecipare i componenti del 
              Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico.
 ATTO COSTITUTIVO 
              DELL'ISTITUTO DENOMINATO:  "ACCADEMIA 
              EUROPEA DI SPORTS VISION"Sede Roma Via Dei Carpazi, 46
 In data 13 settembre 
              1988 Dott. Giuseppe Enrico Simili Notaio  repertorio nr.1759 
              raccolta 273 (Omissis) ART. 1 -  
              E' costituito, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile, tra i Sigg. 
              Flammini Maurizio, Dal Pozzo Pietro, Roncagli Vittorio e Flammini 
              Stefano, come sopra rappresentato, l'Istituto per la promozione 
              di studi e ricerche optometriche nel settore dello sport e per sicurezza 
              della vista, denominato "Accademia Europea di Sports Vision" ART. 2 - L'Istituto 
              ha sede in Roma, attualmente in Via dei Carpazi 46, è apolitico 
              e non ha scopi di lucro. ART. 3 - Le 
              finalità, la durata e tutte le norme che regolano il funzionamento 
              e l'amministrazione dell'Istituto sono contenute nello Statuto Sociale 
              composto di 20 articoli che, firmato dai comparenti e da me Notaio 
              si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne 
              parte integrante e sostanziale. ART. 4 - Il 
              regolamento contenente anche le norme sussidiarie relative al funzionamento 
              dell'Istituto, composto di sette articoli, firmato dai comparenti 
              e da me Notaio si allega al presente atto  sotto la lettera 
              "'C" per farne parte integrante  e sostanziale. ART. 5 - L'Istituto 
              è retto, ai sensi dell'art. 15 dell'allegato Statuto Sociale, 
              da un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre Soci fondatori.A comporre il primo Comitato Esecutivo, per i primi due anni, sono 
              chiamati i Sigg.:
 Roncagli Vittorio 
              - Vice Presidente Vicario, Direttore Scientifico;Flammini Maurizio- Vice Presidente;
 Dal Pozzo Pietro - Componente;
 Flammini Stefano - Componente.
 ART. 6 - Il 
              Sig. Roncagli Vittorio, nella sua qualità di Vice Presidente 
              Vicario pro-tempore,  viene autorizzato a compiere e svolgere 
              tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento 
              dell'Associazione presso le Autorità Nazionali e gli Organismi 
              Internazionali competenti ed all'uopo viene reso facoltativo apportare 
              al presente atto ed agli  allegati Statuto e Regolamento quelle 
              modifiche che venissero richieste da dette Autorità. (Omissis) Firmato: Maurizio 
              Flammini - Dal Pozzo Pietro - Vittorio Roncagli                 
              Flammini  Stefano per procura notarile (allegato "A") Notaio Dott. 
              Giuseppe Enrico Simili. CODICE FISCALE 
            e PARTITA I.V.A. n° 08563750580 |